Articolo 14 del Decreto 5 marzo 2015, n. 30
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3 aprile 2015
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30 marzo 2022
Art. 14. FIA italiani riservati 1. Il gestore puo' istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa.
(( 2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato puo' prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:
a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non e' frazionabile;
b) investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non e' frazionabile;
c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali. )) (( 2-bis. Ferme restando le regole di condotta in materia di prestazione di servizi di investimento, il soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati assicura la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale. Quest'ultimo e' tenuto a fornire al soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA di cui al comma 1.
2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4. )) 3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 , limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell' articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 .
4. I componenti dell'organo di amministrazione e ((il personale)) del gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche ((per importi inferiori a quelli indicati)) al comma 2.
5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica le categorie di investitori alle quali il FIA e' riservato.
6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica:
a) la circostanza che il regolamento del fondo non e' soggetto all'approvazione della Banca d'Italia;
b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati;
c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA;
d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA;
e) i limiti di investimento del FIA.
7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, ((...)) a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.
Entrata in vigore il 30 marzo 2022
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