2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav.
Note all' art. 7:
La direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e' pubblicato nella GU L 302 del 17.11.2009.
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.