Articolo 11 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 aprile 2006
Art. 11. Rimozione 1. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Entrata in vigore il 5 aprile 2006
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