Articolo 25 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
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5 aprile 2006
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8 novembre 2006
Art. 25. Revisione 1. E' ammessa, in ogni tempo, la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali e' stata applicata una sanzione disciplinare, quando:
a) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione; b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito; c) il giudizio di responsabilita' e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsita' ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata e' conseguito il trasferimento d'ufficio.
3. La revisione puo' essere chiesta dal magistrato al quale e' stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
4. L'istanza di revisione e' proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilita', l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
5. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.
6. La revisione puo' essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e con le modalita' di cui ai commi 4 e 5.
(( 7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione e' ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione. )) 9. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
10. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonche' a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Entrata in vigore il 8 novembre 2006
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