Articolo 8 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 aprile 2006
Art. 8. Perdita dell'anzianita' 1. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi e non puo' superare i due anni.
Entrata in vigore il 5 aprile 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente