Articolo 9 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 aprile 2006
Art. 9. Temporanea incapacita' ad esercitare
un incarico direttivo o semidirettivo 1. La temporanea incapacita' ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
2. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 5 aprile 2006
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