Articolo 32 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
Articolo 31Articolo 32 bis
Versione
5 aprile 2006
>
Versione
8 novembre 2006
Art. 32. Decorrenza di efficacia 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Entrata in vigore il 8 novembre 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente