Articolo 11 bis del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
Articolo 11Articolo 11 ter
Versione
10 ottobre 2023
Art. 11-bis. (( (Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). )) (( 1. All' articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui e' consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l' articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ". ))
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente