Articolo 20 del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
Articolo 19 bisArticolo 21
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11 agosto 2023
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10 ottobre 2023
Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto 1. All' articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono inserite le seguenti: «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci ((...)) ».
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011 , ((non e' dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci)) .
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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