Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 agosto 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 luglio 2024 |
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Il procedimento unico per la realizzazione dei Data Center Di Laura Pergolizzi Abstract Il Legislatore introduce un procedimento autorizzativo unico per la realizzazione dei Data center a livello nazionale in assenza in assenza di un quadro normativo unitario che stabilisca principi e regole per la loro progettazione, realizzazione, sviluppo, e l'approvvigionamento energetico. The Legislature is introducing a single authorization procedure for the construction of data centers at the national level, in the absence of a unified regulatory framework that establishes principles and rules for their design, construction, development, and energy supply. Sommario: 1. Lo scenario normativo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2025, n. 548Provvedimento: Pubblicato il 26/03/2025 N. 00548/2025 REG.PROV.COLL. N. 00284/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 284 del 2024, proposto da CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica FEDESPEDI - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali ALSEA - Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori SPEDIPORTO - Servizi Logistici Portuali ANITA - Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Misure urgenti a tutela degli utenti
- Articolo 1Art. 1. Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali 1. La fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, e' vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) e' applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalita' o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo.
2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le violazioni di cui al comma 1. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni si applica l' articolo 27, commi da 1-bis a 15 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), e' considerata pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attivita' di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresi' ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorita'.
5. All' articolo 47, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 206 del 2005 , dopo le parole: «fatti salvi» sono aggiunte le seguenti: « l'articolo 49, comma, 1 lettera e-bis), quando il processo decisionale automatizzato e' basato sulla profilazione web dell'utente, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, ». - Articolo 2Art. 2. Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili 1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l'amministrazione si avvale della facolta' di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario e' altresi' indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.