Articolo 4 della Legge 10 ottobre 1975, n. 517
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 novembre 1975
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Versione
22 febbraio 2000
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 438))
Entrata in vigore il 22 febbraio 2000
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