Articolo 4 del Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31
Articolo 3Articolo 6
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6 marzo 1976
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5 maggio 1976
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1 ottobre 1986
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1 gennaio 1989
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989
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