Articolo 6 del Decreto 18 luglio 2003, n. 266
Articolo 5
Versione
4 ottobre 2003
Art. 6. Disposizioni transitorie 1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano tale comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, ovvero della copia dello statuto o dell'atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione e' spedita in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale competente, che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione dell'iscrizione dall'anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di presentare la dichiarazione sostitutiva, la direzione regionale richiede ai medesimi l'adempimento del suddetto obbligo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato previo parere dell'Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
Nota all'art. 6:
- Per il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 si veda nelle premesse al presente regolamento.
Entrata in vigore il 4 ottobre 2003
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