Articolo 4 bis del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 giugno 2008
Art. 4-bis. (( (Protezione delle vittime) )) (( 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento. ))
Entrata in vigore il 8 giugno 2008
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