Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 dicembre 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 dicembre 2017 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 360Provvedimento: Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies) All'udienza del giorno 20 marzo 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Pierpaolo Palatella in sostituzione dell'avv. Oreste Michele Fasano per parte opponente e l'avv. Lorenzo Matera per parte opposta. L'Avv. Palatella, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Matera, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note …Leggi di più...
- buona fede nelle trattative·
- interessi su transazioni commerciali·
- responsabilità contrattuale·
- tariffe esistenti·
- art. 1657 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1175 c.c.·
- revoca decreto ingiuntivo·
- art. 1337 c.c.·
- onere della prova
- 2. CGUE, n. C-667/18, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Orde van Vlaamse Balies e Ordre des barreaux francophones et germanophone contro Ministerraad, 11/12/2019Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE presentate l'11 dicembre 2019 ( 1 ) Causa C-667/18 Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone contro Ministerraad [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TT Hof (Corte costituzionale, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Assicurazione tutela giudiziaria – Libertà del contraente dell'assicurazione di scegliere il suo avvocato o un rappresentante – Procedimento giudiziario o amministrativo – Nozione – Mediazione giudiziale o stragiudiziale» I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 201, paragrafo 1, …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
- Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 5.012 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.