Articolo 4 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 marzo 2006
Art. 4. Cancellazione del volo 1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 21 marzo 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente