Articolo 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69
Articolo 6Articolo 8
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21 marzo 2006
Art. 7. Precedenza ed assistenza alle persone con mobilita' ridotta ed ai bambini non accompagnati 1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.
Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 21 marzo 2006
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