Articolo 7 - Protocollo della Legge 10 gennaio 2004, n. 18
Articolo 6
Versione
30 gennaio 2004
ARTICOLO 7
Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti e a tutte le Parti firmatarie:
- le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica, accettazione o approvazione;
- il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;
- le date di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 4;
- le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore.
In fede di cio', i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione.

Fatto a Chambin, il 20/12/1994,, in francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un'unica copia che verra' depositata presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario ne trasmette copia conforme a tutti i firmatari.



Per la Repubblica Federale di Germania
Per La Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechstenstein
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunita' Europea
Per il Principato di Monaco



Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 30 gennaio 2004
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