Articolo 7 del Decreto 9 ottobre 2015, n. 193
Articolo 6Articolo 8
Versione
19 dicembre 2015
Art. 7.


Patente per la guida delle «navette turistiche»

1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , per condurre le navette turistiche di cui all'articolo 1 e' necessario essere in possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 :
«Art. 2. (Definizione e classificazione delle strade).
- 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
(Omissis).».
Entrata in vigore il 19 dicembre 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente