Articolo 4 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
Articolo 2 bisArticolo 5
Versione
1 gennaio 1982
Art. 4.

Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all' art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.
Il contributo dello Stato di cui all' art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903 , e' modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicita' e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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