Articolo 1 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1982
Art. 1.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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