Articolo 6 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
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1 gennaio 1982
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2 marzo 1982
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1 marzo 1988
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17 maggio 1990
Art. 6.
Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. ((5)) L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. (4)
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.
Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. (4)
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604 , in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 11 febbraio 1988, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1988, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 " e "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 , nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facolta' di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 8 maggio 1990, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 16/05/1990, n. 20) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 , nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri."
Entrata in vigore il 17 maggio 1990
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