Articolo 8 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
Articolo 6Articolo 9
Versione
1 gennaio 1982
Art. 8.
In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall' art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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