Art. 4. Caratteristiche generali dei sistemi 1. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore dell'autoveicolo per sistemi funzionalmente connessi con uno o piu' dei seguenti elementi o che comportano modifiche ai medesimi:
a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle emissioni;
b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);
c) motore di trazione;
d) sistema EGR.
2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva contropressione allo scarico che segnali il livello critico di intasamento.
3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del sistema.
4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti chimici il costruttore:
a) prevede sistemi automatici di additivazione;
b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di segnalazione dell'assenza di additivo;
c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia l'autoveicolo, ovvero il motore;
d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;
e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;
f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o l'eccesso di additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul motore;
g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte dell'utilizzatore;
h) dichiara che la qualita' del combustibile, dopo l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590, nonche' dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle emissioni;
b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);
c) motore di trazione;
d) sistema EGR.
2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva contropressione allo scarico che segnali il livello critico di intasamento.
3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del sistema.
4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti chimici il costruttore:
a) prevede sistemi automatici di additivazione;
b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di segnalazione dell'assenza di additivo;
c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia l'autoveicolo, ovvero il motore;
d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;
e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;
f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o l'eccesso di additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul motore;
g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte dell'utilizzatore;
h) dichiara che la qualita' del combustibile, dopo l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590, nonche' dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.