Articolo 6 del Decreto 1 febbraio 2008, n. 42
Articolo 5Articolo 7
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1 aprile 2008
Art. 6. Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in circolazione 1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformita' del sistema installato al tipo omologato.
2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4, dal costruttore dell'autoveicolo.
Entrata in vigore il 1 aprile 2008
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