Art. 7. Aggiornamento della carta di circolazione 1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ».
2. Per i soli autoveicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia Euro 4, rispondenti nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 3, l'aggiornamento della carta di circolazione reca la seguente dicitura:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione ».
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ».
2. Per i soli autoveicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia Euro 4, rispondenti nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 3, l'aggiornamento della carta di circolazione reca la seguente dicitura:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione ».