Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
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14 aprile 1934
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16 febbraio 2001
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22 dicembre 2008
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16 dicembre 2010
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 18/03/2024, n. 635Provvedimento: […] Legge regionale n. 13/1986; che tale Ente veniva sciolto e posto in liquidazione con Legge regionale n. 40 del 12.12.2008; che, infine, lo stesso decreto di nomina del dott. CP_1 espressamente prevedeva che “le spese connesse alla suddetta nomina saranno a totale carico dell' e pertanto da computare nel Piano di Organizzazione_2 massima di liquidazione del medesimo Ente”.Leggi di più...
- art. 644 c.p.c.·
- rimessione in termini·
- responsabilità solidale·
- spese di lite·
- art. 153 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
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- art. 145 c.p.c.·
- notificazione atti processuali
- 2. CGCE, n. C-439/99, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 15/01/2002Provvedimento: […] convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo mantenuto in vigore le seguenti norme: art. 2, primo comma, e art. 7 del regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454; art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; art. 2, paragrafi 4, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390;Leggi di più...
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- sede permanente·
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- restrizioni ingiustificate·
- libera prestazione dei servizi·
- intervento autorità pubbliche·
- riconoscimento ufficiale·
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- libertà di stabilimento·
- inadempimento Stato membro
- 3. Corte Cost., sentenza 23/01/1985, n. 8Massima: Per tutte le materie elencate nel primo comma dell'art. 117 Cost., spetta alla legge statale stabilire, con la necessaria elasticita' ed in funzione del costante adeguamento alle mutevoli esigenze delle popolazioni locali e della collettivita' nazionale, in che limiti ed a quali effetti l'intreccio riscontrabile fra gli interessi nazionali e regionali richieda che vengano introdotti congegni di cooperazione tra le Regioni e lo Stato, anziche' separare con nettezza gli oggetti dell'una e dell'altra competenza. - S. n. 138/1972.Leggi di più...
- competenza regionale per l'autorizzazione di fiere internazionali·
- sent. 8/85 b. fiere e mercati·
- non fondatezza della questione.·
- funzioni amministrative trasferite
- 4. Corte Cost., sentenza 24/07/1972, n. 138Massima: Poiche' negli interessi regionali che radicano nelle regioni determinate competenze costituzionali, possono essere mediatamente coinvolti interessi di dimensione ultra-regionale, (cfr. la massima B) nella legge di delega 16 maggio 1970, n. 281 (in base alla quale sono stati emanati i vari decreti di "trasferimento delle funzioni") si e' voluto che, quando cio' si verifica gli interessi ultraregionali siano salvaguardati non gia' attraverso una diminuzione qualitativa o quantitativa delle attribuzioni regionali, ma, piu' correttamente, indirizzandone e coordinandone l'esercizio. […]Massima: […] Con tali principi non poteva porsi, ne' si pone, in contrasto, l'art. 17 della legge di delega 16 maggio 1970, n. 281 (in base alla quale sono stati emanati i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni statali alle regioni (cfr. le massime C e D).Leggi di più...
- fiere e mercati·
- discrezionalita' dell'affidamento di poteri non compresi nella sfera regionale·
- estensione del trasferimento anche con riguardo a fiere nazionali ed internazionali non periodiche·
- d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, secondo comma, lett. a·
- sent. 138/72 g. regioni ordinarie·
- trasferimento delle funzioni amministrative statali nella materia·
- fondamento nell'art. 118, secondo comma, della costituzione·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.
- 5. CGCE, n. C-439/99, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 29/05/2001Provvedimento: […] Nel controricorso il governo italiano ha fatto riferimento ad un disegno di legge, presentato all'epoca e approvato agli inizi del 2001, che dovrebbe modificare le disposizioni censurate. […]Leggi di più...