Art. 61. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto previsto dall'art. 336 si realizza allorquando la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione ovvero allorquando la condotta minatoria sia diretta a costringerlo a fare un atto contrario ai doveri dell'ufficio (Sez. 7, 15722/2019). Il delitto di cui all'art. 336 è un reato di pericolo ed è finalizzato a tutelare la libertà del funzionario nell'adempimento dei suoi doveri (Sez. 6, 47867/2018). Il delitto ex art. 336 è di mera condotta assistita da dolo specifico e si consuma indipendentemente dal raggiungimento dello scopo …
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