Articolo 46 - Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione
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8 maggio 1928
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31 ottobre 1933

Art. 46.

( Art. 1 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208 ).

((E' data facolta' al Ministero dell'educazione nazionale di autorizzare, presso Enti morali che ritenga idonei, corsi annuali di durata complessiva non inferiore a sei mesi per esperimentare differenzazioni didattiche nelle classi del corso preparatorio o in quelle del corso elementare.

Il Ministero potra' concorrere alle spese di tali corsi con appositi contributi su motivata domanda degli Enti interessati)) ((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni sopra indicate si applicheranno alla Regia scuola di metodo Montessori solo se e in quanto siano compatibili con quelle stabilite dal R. decreto 14 gennaio 1929, n. 190 ".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1933