Articolo 49 - Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione
Articolo 48Articolo 50
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8 maggio 1928

Art. 49.

( Art. 5 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208 ).

Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita allo insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari, in cui si esperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.

Entrata in vigore il 8 maggio 1928