Articolo 39 - Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione
Articolo 38Articolo 40
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8 maggio 1928
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31 ottobre 1933
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23 giugno 1983
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20 agosto 1991

Art. 39.

(( (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali )) --------------- AGGIORNAMENTO (34)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 1983 n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/1983 n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577 , e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall' art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall' art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470 [...], nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attivita' didattica della scuola statale del grado preparatorio".
Entrata in vigore il 20 agosto 1991