Articolo 41 - Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione
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8 maggio 1928
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31 ottobre 1933
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27 maggio 1958
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23 giugno 1983

Art. 41.

( Art. 39 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432 ).

Sono istituite sei scuole magistrali con il fine di formare le insegnanti per le scuole del grado preparatorio. E' compresa in tale numero quella a tipo speciale istituita col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 781 . (30)

Le convenzioni con gli Enti locali per la istituzione di dette scuole sono approvate con decreto Reale promosso dal Ministro per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.
((34)) --------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 3 aprile 1958, n. 470 , nel modificare l' art. 1, comma 1, del Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l' art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 , e' elevato ad otto, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59". --------------- AGGIORNAMENTO (34)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 1983 n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/1983 n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577 , e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall' art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall' art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470 [...], nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attivita' didattica della scuola statale del grado preparatorio".
Entrata in vigore il 23 giugno 1983