Articolo 185 - Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione
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8 maggio 1928

Art. 185.

( Art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432 ).

I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza del podesta'.

L'ammenda e' di lire 2; ma, applicata inutilmente due volte, puo' essere elevata fino al massimo di lire 50. L'ammenda puo' essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.

Il contravventore e' sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione e' denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.

Entrata in vigore il 8 maggio 1928
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