Articolo 40 - Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione
Articolo 39Articolo 41
Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione
Articolo 40 - Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione
Versione 8 maggio 1928
Art. 40.
( Art. 38 testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432 ).
Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del Regio provveditore agli studi.