Articolo 3 bis del Decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6
Articolo 3Articolo 5
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25 marzo 1990
Art. 3-bis. (( 1. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali posti in cassa integrazione guadagni negli anni 1985 e 1986 vengono applicate le norme previste all' articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 ))
Entrata in vigore il 25 marzo 1990
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