Articolo 2 del Decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6
Articolo 1Articolo 3
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24 gennaio 1990
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25 marzo 1990
Art. 2. 1. A decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali.
(( 1-bis. Dalla data di cui al comma 1 sono soppressi il trattamento di integrazione per mancato avviamento e gli istituti ad esso collegati )) 2. Per assicurare l'equilibrio gestionale delle compagnie e dei gruppi portuali, le misure delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali sono rideterminate a norma dell'articolo 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento alle componenti del costo delle prestazioni non coperte da riserva ai sensi dell' articolo 110 del codice della navigazione ((, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, nonche' l'Associazione nazionale dei porti)) .
Entrata in vigore il 25 marzo 1990
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