Articolo 55 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325
Articolo 54Articolo 56
Versione
1 gennaio 2002
Art. 55. (L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996 1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita' alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 43, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1997. (L)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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