Articolo 40 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 gennaio 2002
Art. 40. (L)
Disposizioni generali 1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennita' e' determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L)
2. Se l'area non e' effettivamente coltivata, l'indennita' e' commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per la determinazione dell'indennita' provvisoria. (L)
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennita' aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita' e' aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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