Articolo 9 del Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14
Articolo 8Articolo 10
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28 febbraio 2014
Art. 9. Disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord 1. All' articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale»;
b) al comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le attivita' di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.».
2. La disposizione di cui al comma 1 lascia fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 .
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto legge 16 dicembre 1993, n. 522 (Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia e' istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', nonche' degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all' articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 , le attivita' necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attivita' concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e a i locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli, sito nel centro direzionale di tale citta'.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia».
Entrata in vigore il 28 febbraio 2014
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