Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 acquistano efficacia alla data fissata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 4 del predetto articolo.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 11 e 12, commi 1 e 2, acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 acquistano efficacia alla data fissata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 4 del predetto articolo.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 11 e 12, commi 1 e 2, acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.