Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017, n. 132
Articolo 4Articolo 6
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23 settembre 2017
Art. 5. Modifiche all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. L' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.»
Entrata in vigore il 23 settembre 2017
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