Articolo 4 del Decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422
Articolo 3Articolo 5
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31 agosto 1994
Art. 4.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 27 OTTOBRE 1994 N. 599
Entrata in vigore il 31 agosto 1994
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