Articolo 5 del Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 dicembre 1988
Art. 5. 1. Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1988
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