Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 ottobre 1975
Art. 4.
Le attribuzioni degli organi dello Stato relative alle pensioni ed agli assegni a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili restano ferme fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale nel rispetto delle norme fondamentali concernenti il diritto alla prestazione ed i requisiti soggettivi degli assistibili.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1975
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