Articolo 11 - Accordo della Legge 27 gennaio 2000, n. 13
Articolo 10Articolo 12
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11 febbraio 2000
ARTICOLO 11 - Relazioni fra governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2000
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