ARTICOLO 9
Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti
Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
Nel caso in cui un investitore ed una istituzione designata di una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un Accordo di investimento, sara' applicata la procedura prevista in detto Accordo di investimento.
Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle:
(a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
ovvero
(b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il ricorso a detto arbitrato;
ovvero
(c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati.
Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su questioni relative alle procedure arbitrali o giudiziarie che possano essere state avviate fino a che queste procedure non siano state concluse, e una delle due Parti Contraenti non abbia rispettato il lodo del Tribunale Arbitrale o la decisione della Corte di Giustizia entro i termini di cui al lodo o alla decisione, o entro i termini che possono derivare dalla legislazione nazionale o internazionale applicabile al caso in esame.
Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti
Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
Nel caso in cui un investitore ed una istituzione designata di una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un Accordo di investimento, sara' applicata la procedura prevista in detto Accordo di investimento.
Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle:
(a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
ovvero
(b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il ricorso a detto arbitrato;
ovvero
(c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati.
Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su questioni relative alle procedure arbitrali o giudiziarie che possano essere state avviate fino a che queste procedure non siano state concluse, e una delle due Parti Contraenti non abbia rispettato il lodo del Tribunale Arbitrale o la decisione della Corte di Giustizia entro i termini di cui al lodo o alla decisione, o entro i termini che possono derivare dalla legislazione nazionale o internazionale applicabile al caso in esame.