Articolo 6 - Accordo della Legge 27 gennaio 2000, n. 13
Articolo 5Articolo 7
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11 febbraio 2000
ARTICOLO 6
Rimpatrio del capitale dei profitti e dei redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire quanto segue all'estero, senza indebito ritardo, in una qualsiasi valuta convertibile:
a) capitali e capitali aggiuntivi ivi compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'aumento degli investimenti;
b) utili netti, dividendi royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici interessi ed altri profitti;
c) utili derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) fondi per il rimborso di prestiti connessi ad un investimento e pagamento dei relativi interessi;
e) remunerazioni e indennita' corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nell'importo e nei modi prescritti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore.

Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi nel caso in cui esso sia piu' favorevole.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2000
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