Articolo 1 del Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49
Articolo 2
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4 aprile 2008
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1 gennaio 2014
Art. 1. 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)) .
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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