Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 gennaio 1971
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Versione
9 agosto 1984
Art. 5.

Con effetto dal 1 luglio 1970 sono soppresse: le indennita' per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B e C e alla lettera B della tabella D annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni; l'indennita' mensile di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 156 e l'assegno integrativo mensile di cui all' art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e successive modificazioni; le altre norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.
Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
Per il personale, di cui all' art. 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , in servizio al 30 giugno 1970, resta fermo anche il trattamento previsto dall' art. 2 lettera D della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 agosto 1984, n.425 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 , si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall' articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 , e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti".
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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