Articolo 5 del Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 ottobre 1994
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Versione
1 dicembre 1994
Art. 5.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 29 MARZO 1995, N. 95
Entrata in vigore il 1 dicembre 1994
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